La pesca sportiva e il reato di maltrattamento di animali.

La pesca sportiva, tra liceità ed illiceità dell’attività. Analisi giuridica sulla cattura degli squali (art.544 ter Codice Penale).
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Negli ultimi anni si è assistito a diversi episodi di cattura di squali, di cui si è avuto notizia tramite notiziari televisivi o video pubblicati in rete, ad opera di uomini “coraggiosi” o di “appassionati” pescatori, i quali, catturata la preda, immortalano il momento di trionfo scattando fotografie, per poi “liberare” l’animale nel proprio habitat. Nonostante sia riscontrabile una normativa specifica che si occupa di stabilire regole e limiti alla pesca sportiva/ricreativa (Decreto Ministeriale delle politiche agricole, alimentari e forestali), purtroppo gli ultimi episodi di cattura testimoniano un alto grado di insubordinazione alle normative vigenti, nonché una preoccupante sottovalutazione della tutela, anch’essa giuridicamente riconosciuta, degli squali.

Il caso esaminato

Ad inizio giugno è stato diffuso via social il video di un uomo di Punta Pellaro (RC), con la passione della pesca, che ha catturato uno squalo capopiatto (Hexanchus griseus), trascinandolo a riva. Come riportato anche dai quotidiani locali, la tecnica utilizzata per la cattura è stata la Heavy Casting, che consiste in una vera e propria lotta di resistenza, effettuata mediante utilizzo di un mulinello con bobina rotante posizionata sulla canna, che agevola molto l’attività di recupero della preda rispetto ad altre tecniche.

Squalo capopiatto (Hexanchus griseus)
Squalo capopiatto (Hexanchus griseus)

Tuttavia, dalle immagini riportate nel video, l’uomo tira la lenza direttamente con le mani, al fine di far avvicinare il più possibile lo squalo alla riva. Successivamente, poi, l’animale viene trascinato sul bagnasciuga (sempre a mani nude) dal protagonista della vicenda, con l’ausilio di altri suoi colleghi, al fine di immortalare l’evento mediante scatti fotografici. Terminato il servizio, a detta del quotidiano locale, lo squalo viene rilasciato in mare (nuovamente, trascinato sulla sabbia).

I giornali assicurano che il tutto è avvenuto “nel pieno rispetto della salute dell’animale”. Con il presente articolo si intende fornire una panoramica totalmente diversa dell’accaduto, segnalando le condotte attuate dai protagonisti della vicenda come illecite, su più fronti. Verranno analizzate le normative sulla pesca sportiva/ricreativa e la norma del Codice Penale sul maltrattamento di animali.

La normativa italiana sulla pesca sportiva/ricreativa

"La pesca sportiva: è una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale". Regolamento CE 302/2009.
“La pesca sportiva: è una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale”. Regolamento CE 302/2009.

Quando si parla di pesca sportiva/ricreativa ci si riferisce ad un’attività svolta per mero diletto, che consente lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi, vietandone, però, la vendita sotto qualsiasi forma. Il Regolamento della Comunità Europea n.302/2009 distingue le due attività: la pesca sportiva è una tipologia di pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti ad organizzazioni sportive o in possesso di apposita licenza sportiva; al contrario, la pesca ricreativa non commerciale è praticata da soggetti non appartenenti ad organizzazioni sportive o non in possesso di licenza sportiva.

In Italia il Decreto Mipaaf (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) del 6 dicembre 2010 ha l’obiettivo di promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. Tutti gli appassionati sono obbligati ad effettuare una comunicazione, contenente le proprie generalità, il tipo di pesca praticato e le Regioni in cui intendono svolgere l’attività.

La comunicazione può essere presentata o avvalendosi dell’ausilio di associazioni di pesca, o mediante registrazione sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, oppure rivolgendosi all’Ufficio Pesca della Guardia Costiera più vicino. Una volta effettuata la comunicazione, verrà rilasciato apposito attestato ai fini del valido esercizio della pesca. Il mancato adempimento di quest’onere comporta l’assoggettamento a sanzioni.

Il reato di maltrattamento di animali

L’art. 544 ter del Codice Penale stabilisce che: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.”

Questa norma è stata introdotta con l’obiettivo di fornire una maggiore tutela agli animali, i quali però non ricevono direttamente una copertura legislativa, poiché ancora si nega un grado di soggettività agli animali. Pertanto, la norma in esame vuole garantire il rispetto del sentimento per gli animali (“sentimento di pietà”). L’articolo analizzato fa riferimento sia ai reati di mera condotta sia ai reati di evento, punendo da un lato l’aver sottoposto l’animale a sevizie, fatiche insopportabili, ecc…, e dall’altro lato l’avergli cagionato, per crudeltà o senza necessità, un danno alla salute.

Conclusioni

Alla luce di quanto analizzato ci si domanda se tutte le persone, che si rendono protagoniste di video amatoriali come quello di Punta Pellaro, siano effettivamente da considerarsi come pescatori esperti ed autorizzati. Il caso oggetto del presente studio mostra chiaramente una totale inadeguatezza della tecnica di pesca utilizzata: lo squalo viene inizialmente tirato con la lenza verso la riva, per poi essere trascinato, per la coda, sulla sabbia.

C’è un estratto del video in cui il protagonista della vicenda, assieme ad un collega, tenta di avvicinarsi all’animale, mentre quest’ultimo si divincola nel disperato tentativo di liberarsi dalla lenza; i due, nel cercare di afferrare la pinna caudale dello squalo, scivolano all’indietro, cadendo ad una distanza molto ristretta dall’animale, a potenziale cagione della propria incolumità. Si ritiene, dunque, che la diffusione di video come questi, nonché la inopportuna celebrazione di tali attività, svolte con grave imprudenza e scarsissima consapevolezza dei rischi che si corrono, sia altamente dannosa per gli utenti, i quali ben potrebbero essere indotti ad emulare simili comportamenti, al solo scopo di godersi un po’ di popolarità sui social.

A tal proposito, si vuole evidenziare che nel 2010 due pescatori sportivi di Moneglia (GE) pubblicarono foto celebrative della cattura, ironia del caso, di uno squalo Capopiatto. Successivamente, a seguito di specifici controlli effettuati dalla Guardia Costiera, i due vennero sanzionati, poiché la specie in questione è protetta dal Regolamento Comunitario n. 520/2007 . Inoltre, il Comitato Italiano dell’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) riporta, sul proprio sito, informazioni dettagliate relativamente a specie animali inserite nella Lista Rossa (un inventario del rischio di estinzione delle specie a livello globale). Con riguardo allo squalo Capopiatto spiegano che “E’ possibile che la specie possa essere in declino per l’impatto della pesca e che, con una maggiore disponibilità di dati, possa essere inclusa in una categoria di minaccia (più specifica)”.

Martina Buffone

Laureanda in giurisprudenza, assistente e collaboratore legale. Amo il mare e la sua meravigliosa biodiversità fin da bambina. Ritengo che avere consapevolezza della legislazione in materia di tutela ambientale, coniugata all'amore e alla passione per la scienza, possa contribuire a diffondere il più nobile dei valori: il rispetto della Vita.

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