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La Stop Ecocide Foundation lancia nel Giugno del 2021 la proposta di una definizione consensuale del significato di ecocidio come crimine internazionale, redatta da un Comitato Indipendente di Esperti per la Definizione Legale di Ecocidio.
Il comitato, formato da dodici avvocaci provenienti da tutto il mondo specializzati in tematiche ambientali, climatiche e penali, è stato assistito da esperti esterni oltre che si è avvalso di una consultazione pubblica, augurandosi che la definizione elaborata possa servire come base per l’eventuale elaborazione di un emendamento da aggiungere allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale.
Tale Statuto è un trattato internazionale riguardante i reati ritenuti di interesse e rilevanza internazionale e la base giuridica che definisce quattro crimini in particolare, che sono: i crimini di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e i crimini di aggressione. Si punta ad aggiungere l’ecocidio come quinto crimine indipendente, in quanto ad oggi la legislazione internazionale sul tema è differenziata e frammentata.
Tornando al Testo proposto dalla Stop Ecocide Foundation che, basandosi sulla cronistoria dell’elaborazione e definizione del reato di ecocidio sviluppa negli anni, stabilisce:
– “ecocidio” significa atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave o diffuso o duraturo all’ambiente con tali atti-.
Chiarisce poi la terminologia, approfondendone il significato:
– “Arbitrari” significa con irresponsabile mancanza di riguardo per un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti; “Grave” significa un danno che implica cambiamenti avversi molto significativi, distruzione o deterioramento di qualsiasi componente dell’ambiente, incluse le gravi ripercussioni sulla vita umana, o sulle risorse naturali, culturali o economiche. “Diffuso” significa un danno che si estende oltre una limitata area geografica, valica i confini nazionali, o è patito da un intero ecosistema o specie, o da un gran numero di esseri umani. “Duraturo” significa un danno che è irreversibile o che non può essere sanato in maniera naturale o in un periodo di tempo ragionevole; “Ambiente” significa la terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera ed atmosfera, così come il cosmo-.
Tale definizione è quindi il sunto di una lunga storia, che delineeremo qui di seguito e che negli anni si è andata dispiegando circa la possibilità di introdurre un nuovo reato, che ha al centro l’ambiente, a livello internazionale.

Anni 70
Fu Arthur W. Galston, biologo americano, a coniare per la prima volta il termine “ecocidio” alla Conferenza Congressuale sulla Guerra a e sulle Responsabilità Nazionali tenutasi a Washington nel 1970. Galston identificò l’Agente Arancio, defoliante irrorato dagli Americani durante la guerra del Vietnam, come il responsabile della distruzione e del danneggiamento di interi ecosistemi. Ancora oggi l’Agente arancio persiste sul territorio vietnamita, mettendo a rischio la sicurezza alimentare del Paese e dei suoi abitanti.
Nel 1972 è invece il Primo Ministro Svedese Olof Palme, alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano tenutasi a Stoccolma, a sostenere la necessità di una legge a condanna dell’ecocidio, definendo come tali, gli atti compiuto in Vietnam. Nonostante ciò l’ecocidio non è menzionato nella conseguente Dichiarazione di Stoccolma.
Nel 1973 Richard Falk, docente di diritto internazionale alla Princeton University, in un articolo sulla Revue Belge de Droit International, delinea per primo formalmente una definizione del termine “ecocidio” proponendo una Convenzione sul Crimine di ecocidio a modello di quella sul genocidio.
È nel 1978 invece, che la Sottocommissione delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Discriminazione e la Protezione delle Minoranze propone l’aggiunta del termine “ecocidio” alla Convenzione sul genocidio (UN Genocide Convention), con uno studio per la Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (Organo istituito nel 1946, ad oggi la Commissione non esiste più, ma si è trasformata nel 2006 nel Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite).

Anni 80
Il relatore speciale delle Nazioni Unite sul genocidio Benjamin Whitaker suggerisce di aggiungere una definizione del termine “ecocidio” alla Convenzione, in seguito alla raccomandazione presentata nello studio del 78 della Sottocommissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della Discriminazione e la protezione delle Minoranze. Tuttavia nel 1985 la proposta viene respinta.
Anni 90
Nel 1990 il Vietnam è il primo stato a codificare il reato di ecocidio all’interno del diritto nazionale con l’art. 278 che cita – coloro che, in tempo di pace o di guerra, commettono atti di annientamento di massa della popolazione in un’area, distruggendo la fonte del loro sostentamento, minando la vita culturale e spirituale di un paese, sconvolgendo le fondamenta di una società al fine di minare tale società, così come altri atti di genocidio o atti di ecocidio o distruggendo l’ambiente naturale, saranno condannati a una pena detentiva compresa tra i dieci e i vent’anni, all’ergastolo o alla pena capitale -.
Nel 1991 la Commissione del Diritto Internazionale (ILC) delle Nazioni Unite, vuole includere all’art. 26 i – danni intenzionali e gravi all’ambiente – nel suo Progetto di Codice dei Crimini contro la Pace e la Sicurezza dell’Umanità affermando che – un individuo che intenzionalmente causa o ordina di causare un danno esteso, duraturo e grave all’ambiente naturale sarà, in caso di condanna, condannato -.
Nel 1996 l’ILC però, sotto la guida del presidente Ahmed Mahiou, respinge la proposta contenuta nell’art. 26 del Progetto di Codicedi introdurre l’ecocidio come reato indipendente, riducendo il tutto ai crimini di aggressione, genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Si decide quindi di non considerare i crimini ambientali come una disposizione separata. Si vota invece per introdurre i reati ambientali all’interno dei contesti di “crimini di guerra” o “crimini contro l’umanità”. Alla fine la votazione cade a favore dell’introduzione dei reati ambientali sotto al solo contesto dei “crimini di guerra”.
Sempre nel 1996, è la Federazione Russa a codificare il crimine di ecocidio all’interno del suo diritto internazionale con l’art. 358 che prevede: – La distruzione massiccia del regno animale o vegetale, la contaminazione dell’atmosfera o delle risorse idriche e anche la commissione di altre azioni in grado di causare una catastrofe ecologica, saranno punite con la privazione della libertà per un periodo da 12 a 20 anni -.
Nel 1997 è la volta del Kazakistan che con l’art. 161 del Codice Penale: – La distruzione di massa del mondo vegetale o animale, l’avvelenamento dell’atmosfera, delle risorse terrestri o idriche e anche la commissione di altri reati, causati o in grado di causare un disastro ecologico sono puniti con la privazione della libertà per un periodo dai 10 ai 15 anni -.
Sempre nel 1997 anche la Repubblica del Kirghizistan codifica il reato di ecocidio all’interno del proprio diritto nazionale con l’art. 374 del Codice penale che afferma: – La distruzione massiccia del regno animale o vegetale, la contaminazione dell’atmosfera o delle risorse idriche e anche la commissione di altre azioni in grado di causare una catastrofe ecologica, saranno punibili con la privazione della libertà per un periodo dai 12 ai 20 anni -.
Nel 1998 anche lo Statuto della Corte Penale Internazionale cioè lo Statuto di Roma, dopo una conferenza diplomatica di cinque settimane tenutasi a Roma, affronta il tema del danno ambientale però solo all’interno del contesto dei “crimini di guerra”.
Sempre nel 1998 il Tagikistan si unisce ai paesi che codificano il reato di ecocidio all’interno del proprio diritto internazionale, con l’art. 400 del Codice penale che stabilisce che: – La distruzione di massa di flora e fauna, l’avvelenamento dell’atmosfera o delle risorse idriche, nonché la commissione di altre azioni che possono causare disastri ecologici sono punibili con la reclusione per un periodo che va dai 15 ai 20 anni -.
Nel 1999 è la volta della Georgia con l’art. 409 del codice penale che sancisce: – L’Ecocidio, ovvero la contaminazione dell’atmosfera, del suolo, delle risorse idriche, la distruzione di massa della flora e della fauna o qualsiasi altra azione che potrebbe aver portato un disastro ecologico, sarà punita con la reclusione per un periodo che va dai 12 ai 20 anni – e continua – lo stesso atto commesso durante i conflitti armati, sarà punito con la reclusione per un periodo dai 14 ai 20 anni o con l’ergastolo -.
Si aggiunge nello stesso anno la Bielorussia che all’art. 131 del suo Codice penale definisce l’ecocidio come: – la distruzione di massa della fauna e della flora, inquinamento dell’atmosfera e delle risorse idriche nonché qualsiasi altro atto che possa causare un disastro ecologico -.

Anni 2000
Gli anni 2000 si aprono con l’Ucraina che, nel 2001, codifica il crimine di ecocidio all’interno dell’art. 441 del Codice penale: – La distruzione in massa della flora e della fauna, l’avvelenamento delle risorse dell’aria e dell’acqua, nonché qualsiasi altra azione che possa causare un disastro ambientale sono puniti con la reclusione da 8 a 15 anni -.
Nel 2002 è il turno della Moldavia che on l’art. 136 del Codice penale che stabilisce che: – La distruzione di massa deliberata della flora e della fauna, l’avvelenamento dell’atmosfera o delle risorse idriche e la commissione di altri atti che possono causare o hanno causato un disastro ecologico sono puniti con la reclusione dai 10 ai 15 anni -.
Il 1° luglio del 2002 entra finalmente in vigore lo Statuto di Roma.
Nel 2003 l’Armenia con l’art. 394 del suo Codice penale codifica il crimine di ecocidio affermando: – La distruzione di massa della flora e della fauna, l’avvelenamento dell’ambiente, i suoli o le risorse idriche, l’attuazione di altre azioni che causano un danno all’ecologia, è punibile con la reclusione per un periodo che va dai 10 ai 15 anni -.
Anni 10 del 2000
Nel 2013 il Procuratore della Corte Penale Internazionale Fatou Bensouda pubblica un Policy Paper on Preliminary Examination dove afferma che: – L’impatto dei crimini può essere valutato alla luce, tra l’altro, delle sofferenze sopportate dalle vittime e dalla loro maggiore vulnerabilità; dal terrore successivamente instillato o dal danno sociale, economico e ambientale inflitto alle comunità colpite -. L’impatto di un crime incide quindi sulla gravità di quest’ultimo.
Sempre il Procuratore della Corte Penale Internazionale nel 2016 approfondisce e allarga la questione nel Policy Paper on Case Selection and Prioritisation , affermando che: – L’impatto dei crimini può essere valutato alla luce, tra l’altro, della maggiore vulnerabilità delle vittime, del terrore successivamente instillato o del danno sociale, economico e ambientale inflitto alle comunità colpite. In questo contesto, l’Ufficio presterà particolare attenzione al perseguimento dei crimini dello Statuto di Roma che sono commessi mediante, o che comportano, tra l’altro, la distruzione dell’ambiente, lo sfruttamento illegale delle risorse naturali o l’espropriazione illegale dei terreni -.
È il 2019 e le isole Vanuatu, Fiji e Samoa chiedono, con una proposta formale, di prendere in considerazione l’aggiunta del crimine di ecocidio all’interno dello Statuto di Roma in occasione della diciottesima dell’Assemblea degli Stati Parte della Corte Penale Internazionale.

Primi anni 20 del 2000
Alla diciannovesima Assemblea degli Stati Parte della Corte Penale Internazionale del 2020, è questa volta il Belgio che chiede l’introduzione del reato di ecocidio all’interno dello Statuto di Roma.
Giungiamo al giugno del 2021, sopra citato, quando viene proposto con un progetto di modifica dello Statuto di Roma l’inclusione del reato di “ecocidio” da parte del Comitato Indipendente di Esperti per la Definizione Legale di Ecocidio, convocato dalla Fondazione Stop Ecocide.
Conclusione
Anche l’Europa sta compiendo i suoi primi passi in questa direzione. Nel marzo scorso la nuova direttiva sui reati ambientali cita – reati paragonabili all’ecocidio -, stabilendo fino a 10 anni di reclusione per i trasgressori. Ogni stato membro ha fino a due anni di tempo per allineare la legislazione nazionale a quella europea.
Un nuovo reato, con al centro l’ambiente, si è quindi delineato a cavallo tra fine del vecchio millennio e l’inizio del nuovo. Auguriamo a noi e all’ambiente che venga riconosciuto e adottato dal diritto internazionale e nazionale di ogni singolo Paese del mondo. Un tassello in più da aggiungere agli strumenti da adottare nella lotta globale al cambiamento climatico, per la salvaguardia del nostro pianeta e del nostro futuro.


